E’ NECESSARIA LA “COLPA IN CONCRETO” PER ADDEBITARE LA MORTE DEL TOSSICODIPENDENTE
Corte di cassazione, Sezioni unite, 22 gennaio 2009- 29 maggio 2009 n. 22676
(Presidente Gemelli; Relatore Franco; Pm (CONCL. NON INDICATE) NON INDICATO; Ricorrente Ronci).
LA MASSIMA
Reati contro la persona- Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto- Responsabilità per il reato diverso- Responsabilità dello spacciatore per la morte dell'assuntore di sostanza stupefacente - Sufficienza del mero rapporto di causalità materiale- Esclusione- Necessità di accertare l'elemento soggettivo della colpa in concreto (Cp, articoli 586 e 589; dpr 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73)
Nell’ipotesi di morte verificatasi in conseguenza dell’assunzione di sostanza stupefacente, la responsabilità penale dello spacciatore ai sensi dell’articolo 586 del Cp per l’evento morte non voluto richiede che sia accertato non solo il nesso di causalità tra cessione e morte, non interrotto da cause eccezionali sopravvenute, ma anche che la morte sia in concreto rimproverabile allo spacciatore e che, quindi, sia accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa in concreto, ancorata alla violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma penale che incrimina il reato base) e ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto che assume la sostanza, valutate dal punto di vista di un razionale “agente modello” che si trovi nella concreta situazione dell’ “agente reale” ed alla stregua di tutte le circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili da quest’ultimo.
Il commento di Giuseppe Amato
E’ stata rimessa alle Sezioni unite, sussistendo contrasto di giurisprudenza, la questione relativa alla individuazione dei presupposti per fondare la responsabilità ex articolo 586 del Cp del venditore di sostanze stupefacenti per la morte o le lesioni del tossicodipendente acquirente.
La questione
La Corte è stata chiamata a chiarire se, per affermare la responsabilità ex articolo 586 del Cp del venditore della droga per la morte dell’assuntore, sia necessario e sufficiente il solo nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali sopravvenuti ovvero se il presupposto della responsabilità sia pur sempre la colpa [con la conseguente necessità, in caso di accoglimento di quest’ultima prospettazione, di dare concretezza al contenuto ed alle modalità di accertamento della colpa].
La soluzione adottata
Le Sezioni unite, nell’affrontare a tutto tondo la tematica della responsabilità ex articolo 586 del Cp, passa in rassegna tutte le possibili opzioni interpretative fornite dalla giurisprudenza e della dottrina, che ritiene di dover (ri)valutare alla luce del principio di colpevolezza e delle sentenze della Corte costituzionale che al medesimo hanno esplicitamente riconosciuto rango costituzionale. E ciò, a partire dalla fondamentale sentenza n. 364 del 1988, nella quale la Corte, attraverso una approfondita lettura dell’articolo 27 della Costituzione, imperniata sul collegamento tra il principio di personalità della responsabilità penale e la funzione rieducativa della pena, è pervenuta all’affermazione secondo cui la responsabilità personale richiesta dalla norma costituzionale deve essere intesa come responsabilità “per fatto proprio colpevole”. Di qui l’inevitabile valorizzazione della “colpa” come elemento fondante dell’addebito di responsabilità e il superamento della responsabilità oggettiva: come anche di recente ribadito (cfr. la sentenza n. 322 del 2007), è quindi il principio di colpevolezza a svolgere un ruolo “fondante” rispetto alla funzione rieducativa della pena, nel senso che non avrebbe senso rieducare chi non versi almeno in colpa rispetto al fatto commesso.
Le Sezioni unite ritengono, pertanto, di fornire una interpretazione dell’articolo 586 del Cp che, rifuggendo qualsivoglia richiamo alla responsabilità oggettiva, sostanzialmente basata sulla satisfattiva rilevanza dell’accertato nesso causale tra la cessione della droga e la morte del tossicodipendente, valorizza, invece, il profilo della colpa, come momento qualificante dell’addebito formulabile a carico dello spacciatore.
Secondo il giudice di legittimità, in sostanza, l’unica interpretazione compatibile con il principio costituzionale di colpevolezza è quella che richiede, anche nella fattispecie dell’articolo 586 del Cp, una responsabilità per colpa in concreto, ossia ancorata alla violazione di una regola cautelare (diversa, evidentemente, dalla norma penale dolosa che incrimina il reato base) ed ad un coefficiente di prevedibilità ed evitabilità in concreto del rischio per il bene della vita del soggetto destinatario ed assuntore della sostanza stupefacente.
La prevedibilità e l’evitabilità dell’evento morte
In questa prospettiva, precisano le Sezioni unite, la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento morte devono essere apprezzate con un giudizio di prognosi postuma, collocandosi cioè in una prospettiva ex ante, riferita al momento di verificazione del fatto, ed effettuato “in concreto”, ponendosi cioè dal punto di vista di un “agente modello” ovvero di un agente ideato mentalmente come coscienzioso ed avveduto che si trovi nella concreta situazione e nel concreto ruolo sociale dell’agente reale.
Il contenuto della colpa
Con specifico riguardo al contenuto della colpa, la Corte ritiene ancora di sottolineare come il relativo apprezzamento non possa risolversi semplicisticamente valorizzando [in modo sostanzialmente elusivo, perché fondante una sorta di presunzione di sussistenza della colpa della colpa] l’avvenuta violazione della legge incriminatrice del reato doloso sottostante posta in essere dall’agente [ergo, la condotta di “spaccio” di sostanza stupefacente]. In altri termini, precisano i giudici di legittimità, nell’ipotesi della morte dell’assuntore conseguente all’illecita cessione della sostanza stupefacente, la regola cautelare, la cui inosservanza può costituire base della colpa, non può individuarsi nella stessa norma penale che incrimina la cessione dello stupefacente. Ciò, si argomenta, in quanto la legislazione in materia di sostanze stupefacenti non svolge in via diretta un ruolo di prevenzione delle offese all’integrità fisica dei cittadini, ma ha come scopo diretto ed immediato delle sue norme incriminatici la repressione del mercato illegale della droga e soltanto come scopo ulteriore, collocato sullo sfondo, la tutela della salute pubblica, accanto alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico. Conclusione che le Sezioni unite motivano evidenziando il fatto che l’attuale legislazione in materia, non incriminando il consumo personale, attesta dell’assenza di una finalità diretta ed immediata volta alla tutela dell’integrità fisica dell’assuntore.
La Corte ritiene di dovere fare, poi, due ulteriori puntualizzazioni in tema di ricostruzione del contenuto della colpa.
L’una, che pare francamente di scarsa utilità pratica, afferente l’individuazione dell’”agente modello” da utilizzare come parametro di riferimento del comportamento tenuto dall’agente reale: per agente modello, si precisa, non deve intendersi uno “spacciatore modello”, ma una persona ragionevole, fornita, al pari dell’agente reale, di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede. Si tratta di una puntualizzazione che, a ben vedere, nulla aggiunge di concreto per guidare nell’apprezzamento della colpa dell’agente reale, anche perché poggia su una contraddizione in termini: il soggetto ragionevole ed esperto nel settore della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti non sembra tanto distante dal profilo dello “spacciatore modello” che pure la Corte espressamente ricusa.
In ogni caso, a fronte di questo passaggio francamente di vuota classificazione e privo di valenza operativa, la Corte ritiene di dovere aggiungere un’ulteriore puntualizzazione, stavolta realmente interessante e utile. Si tratta di una considerazione pertinente al grado di apprezzamento della colpa. Qui, le Sezioni unite, giustamente attente alla gravità del fenomeno e, soprattutto, alla gravità di fatti del tipo di che trattasi [ove si discute dell’evento morte provocato involontariamente dalla commissione di un fatto reato doloso] ricostruiscono il sistema normativo evidenziando come questo, anche in ragione dell’interesse alla vita costituzionalmente tutelato, vada interpretato in modo rigoroso, imponendo all’agente un particolare grado di attenzione ed un obbligo di conoscenza maggiori di quelli normalmente richiesti.
Le conclusioni della Corte
Da quanto esposto, la Corte fa discendere che lo spacciatore potrà ritenersi esente da colpa, con conseguente insussistenza dell’addebito ex articolo 586 del Cp, quando una attenta e prudente valutazione di tutte le circostanze del caso concreto non faccia prevedere l’evento morte o lesioni. Per converso, potrà essere ravvisata la colpa quando la morte sia prevedibile in concreto, sulla base delle circostanze di fatto di cui il soggetto era o poteva essere a conoscenza e che dimostravano il concreto pericolo di un evento letale a seguito dell’assunzione di una determinata dose di droga da parte dello specifico soggetto. Inoltre, poiché all’agente è richiesto un particolare livello di attenzione e di prudenza, in ragione della pericolosità della attività sottostante e degli interessi tutelati, potrà ancora ritenersi la colpa qualora questi non si sia astenuto dal cedere lo stupefacente dinanzi ad una circostanza dal significato equivoco o comunque quando abbia ignorato o erroneamente valutato per colpa una circostanza pericolosa.
Venendo a specificare. La Corte ritiene debba escludersi la responsabilità per la morte dell’assuntore in tutte le ipotesi in cui la morte risulti in concreto imprevedibile, in quanto intervenuta per effetto di fattori non noti o non rappresentabili al cedente: ad esempio, nel caso di cessione di una sostanza “normale” per qualità e quantità e di morte dovuta alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di alcool che abbia accentuato gli effetti della droga ovvero alla contemporanea, non conosciuta né conoscibile, assunzione di psicofarmaci ovvero a causa di un pregresso, ma non evidente e conosciuto, precario stato di salute del cessionario ovvero, ancora, nel caso di ulteriore, non conosciuta, cessione ad un terzo in condizioni precarie effettuata dal cessionario diretto.
Per converso, la responsabilità dovrebbe essere affermata quando il cedente risulti in concreto essere stato a conoscenza [ovvero le avrebbe dovuto apprezzare] delle particolari condizioni fisiche pregiudicate del cessionario, della contestuale assunzione di alcool o di altre droghe da parte del cessionario, dell’età particolare giovane del cessionario, tale da esporlo concretamente al rischio conseguente all’assunzione di droghe “pesanti”, dei tentativi di disintossicazione effettuati dal cessionario, tali da maggiormente esporlo al rischio di overdose, della particolare “pericolosità” della sostanza ceduta, perché adulterata o tagliata in modo particolarmente “puro”, nel caso di ulteriori cessioni della droga a terzi da parte del cessionario diretto, allorquando queste risultino prevedibili e prevedibili risultino le particolari, pericolose condizioni delle cessioni (cessioni a soggetti minorenni o in precarie condizioni fisiche, cessioni in una discoteca o in un locale simile ove vi sia in concreto elevata probabilità di coassunzione della droga insieme ad alcol, ecc.).
Una conclusione che lascia insoddisfatti
La Corte, pur non potendosi non condividere il richiamo effettuato alla necessità dell’ accertamento della colpa del cedente quale condizione per potere addebitare la morte del cessionario, sembra trascurare di considerare il proprium dell’attività sottostante [l’ attività di spaccio di sostanze stupefacenti] e l’intrinseca pericolosità che caratterizza l’assunzione della droga [per il rischio concreto di overdose].
In tal modo, finisce con il confinare le ipotesi di responsabilità penale del cedente a situazioni francamente marginali, mentre esclude l’addebito a titolo di colpa in situazioni [assolutamente ordinarie e molto frequenti] in cui invece, proprio partendo dalle premesse del ragionamento sviluppato dalla Corte, si dovrebbe ragionevolmente ipotizzare la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento morte, e ciò prendendo a parametro di riferimento proprio l’”agente modello” evocato dalle stesse Sezioni unite per “commisurarvi” l’agire dell’agente reale.
L’attività di cessione di droga è intrinsecamente pericolosa, anche e proprio per i rischi potenziali per l’incolumità del cedente, e questo impone, proprio a seguire le Sezioni unite, un particolare rigore valutativo, imposto dalla importanza del bene della vita, tutelato a livello costituzionale.
In questa prospettiva, sembra difficile escludere che l’”agente modello” [che la Corte definisce come una persona ragionevole, fornita di esperienza nel campo dell’assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede] possa non conoscere l’intrinseca pericolosità dell’attività che svolge, anche in relazione alle particolari, normalmente pregiudicate condizioni fisiche degli assuntori tossicodipendenti ed in relazione alle particolari, normalmente rischiose abitudini di questi, specie in ragione del prevedibile contestuale utilizzo di alcol o di altre sostanze stupefacenti.
Escludere allora la colpa significa negare proprio il principio della responsabilità personale colpevole più volte richiamato dalla Corte costituzionale e recepito in toto dalle Sezioni unite, perché finisce con lo svalutare l’intrinseca pericolosità di una condotta che rende assolutamente concreto [quindi prevedibile ed evitabile] il rischio per l’incolumità del destinatario della stessa.
Le situazioni residuali rispetto alle quali le Sezioni unite ipotizzano possa affermarsi l’addebito di colpa, in questa prospettiva, paiono piuttosto tali da evocare l’applicabilità della colpa con previsione, facendo riferimento a situazioni fattuali in cui il rischio si presenta al cedente come assolutamente concreto ed attuale. L’ avere ceduto la droga pur avendo la conoscenza certa di uno stato di salute particolarmente precario dell'assuntore, di un lasso temporale particolarmente ampio dall' ultima assunzione, di una particolare purezza della sostanza stupefacente, ecc. è condotta qualificata dalla presenza dei presupposti di cui all’articolo 61, numero 3, del Cp, per avere l’agente agito, in concreto, nonostante la percezione della effettiva probabilità dell'evento dannoso poi verificatosi, dimostrata dalle emergenze fattuali, oggettive e soggettive, della vicenda.
Non ci sembra obiettabile alla diversa opinione qui proposta che in tal modo si svaluterebbe il profilo dell’accertamento in concreto della colpa, con il rischio di accedere a forme di responsabilità oggettiva. La colpa è assolutamente necessaria proprio in ossequio al principio della responsabilità personale, ma va apprezzata senza trascurare il proprium dell’attività sottostante e quell’intrinseca pericolosità rispetto al rischio vita del destinatario che lo stesso legislatore ha tenuto presente tanto da essersi premurato di fondare una specifica ipotesi di attenuante: quella del “ravvedimento operoso” contenuta nell’articolo 81 del dpr n. 309/90, che attesta proprio della chiara presa di posizione del legislatore nel senso della possibile configurabilità a carico del responsabile dei reati in materia di stupefacenti, segnatamente dei reati di spaccio e /o di agevolazione o induzione all’uso delle sostanze vietate, anche, in concorso, di uno dei delitti puniti dagli articoli 589 (omicidio colposo), 590 (lesioni personali colpose) o 586 (morte o lesioni come conseguenza di altro delitto doloso, nella specie, dei reati di cui agli articoli 73, 79 o 82 del dpr n. 309/90) del Cp. E’ la stessa sentenza delle Sezioni unite che conforta in tal senso quando si sofferma sul particolare rigore che deve presiedere all’accertamento della colpa in presenza di un’attività pericolosa e potenzialmente lesiva di beni di rilevanza costituzionale, quali indubbiamente quelli della vita e dell’incolumità fisica.
Ed allora, nel giudizio sulla prevedibilità dell’evento letale da parte dello spacciatore non può che pervenirsi ad un giudizio positivo, proprio partendo dal giusto e doveroso rilievo da attribuire alla condotta incriminata sottostante.
Si consideri, all’uopo, l’indubbia destinazione che le sostanze stupefacenti possiedono al momento in cui vengono cedute, sì che il cedente non potrà mai sostenere di avere ignorato o di avere comunque nutrito dei dubbi sull’impiego che il tossicodipendente cessionario volesse fare delle sostanze stesse.
Si consideri, inoltre, il rischio connesso all’uso dello stupefacente che è sicuramente alto, anche prescindendo dalle particolari condizioni subiettive dell’assuntore e dalle peculiarità qualitative della sostanza e tale da non poter fare seriamente dubitare della consapevolezza, da parte del cedente, delle possibili conseguenze letali dell’assunzione, anche alla luce dei numerosi e reiterati eventi luttuosi conseguenti all’assunzione della droga riportati dalla cronaca quotidiana.
Il rischio, va precisato, non può ritenersi escluso, in particolare, neppure dal fatto che la dose ceduta non possa considerarsi ex se eccessiva; e neppure dal fatto che questa non risulti tagliata in modo da accentuarne la pericolosità (anzi, in caso di consegna di sostanze tagliate in modo pericoloso, l’evento-morte derivatone non sarebbe più solo prevedibile, perchè possibile, ma si porrebbe in termini di rilevante probabilità, se non di certezza: pertanto, non potrebbe escludersi neppure una responsabilità per il reato di omicidio volontario, sotto la forma del dolo eventuale, cioè di quella forma particolare di elemento subiettivo in forza della quale si considera voluto da un soggetto un evento probabile o anche solo possibile, quando di tale probabilità o possibilità di avveramento il soggetto era consapevole e, pur tuttavia, ha agito accettando il rischio dell’avveramento).
In ordine al profilo della colpa, in determinate condizioni, come già accennato, potrebbe addirittura contestarsi l'aggravante della colpa con previsione di cui all'articolo 61, numero 3, del Cp, cioè dell'aver agito nonostante la percezione della probabilità dell'evento dannoso poi verificatosi, dimostrata dalle emergenze fattuali, oggettive e soggettive, della vicenda (per esempio, la conoscenza certa di uno stato di salute particolarmente precario dell'assuntore, di un lasso temporale particolarmente ampio dall' ultima assunzione, di una particolare purezza della sostanza stupefacente, ecc.).
In questa prospettiva, né la colpa, né , prima ancora, il nesso di causalità potrebbero escludersi in presenza di successive attività di cessione della droga, poi pervenuta all'assuntore finale, trattandosi di fattori concausali certamente sopravvenuti, che però non possono essere definiti come anormali ed eccezionali, risultando, anzi, del tutto prevedibili da parte dello spacciatore; per chi immette sul mercato la droga, del resto, è assolutamente indifferente chi ne sia il destinatario finale, rispondendo ad una prassi comune che chi acquista materialmente lo fa (o lo possa fare) anche per altri, magari per una futura assunzione in comune.
Il caso concreto.
Da quanto esposto, ci permettiamo di dissentire dalle conclusioni assunte nel caso concreto dalle Sezioni unite, che hanno annullato con rinvio la condanna ritenendo non dimostrata la colpa dello spacciatore in una situazione in cui l’acquirente diretto aveva a sua volta assunto la sostanza con altri, tra cui un soggetto [quello poi deceduto] in precario stato di salute e che aveva contestualmente assunto dell’alcol. La Corte, con il rinviare al giudice di merito, finisce con il pretendere l’assolvimento di una sorta di probatio diabolica in punto di accertamento della colpa, che non considera il proprium e l’intrinseca pericolosità dell’attività di spaccio. Proprio tali situazioni sono ingiustificatamente trascurate con il pretendere la [non ragionevolmente pretendibile] dimostrazione della specifica conoscenza da parte dell’agente dell’intenzione del cessionario di far assumere una parte della droga ad altro soggetto, di cui si conoscevano o dovevano conoscere le condizioni pregiudicate. In realtà, è proprio il richiamo all’”agente modello”, più volte evocato dalle Sezioni unite, che poteva e doveva portare ad una pronuncia di diverso contenuto, non potendosi revocare in dubbio che una “persona ragionevole, fornita di esperienza nel campo della cessione ed assunzione di sostanze stupefacenti e consapevole della natura e dei normali effetti della sostanza che cede” [secondo la definizione proprio delle Sezioni unite] avrebbe potuto e dovuto avere ben presenti i rischi derivanti dall’assunzione della droga anche in ragione del possibile coinvolgimento di altri soggetti diversi dal cessionario. Con conseguente formulabilità dell’addebito di colpa.