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Guida in stato di alterazione causato dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

LA MASSIMA

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Condotta tipica - Configurazione.

Corte di cassazione, Sezione IV penale, udienza del 11 giugno 2009 deposito del 30 ottobre 2009 - sentenza n. 41796
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente; Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere; Dott. FOTI Giacomo - Consigliere; Dott. MAISANO Giulio - Consigliere; Dott. IZZO Fausto - Consigliere


Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione. (In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex" art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psico-fisica).

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