LA MASSIMA
Circolazione
stradale - Norme di comportamento - Guida sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti - Condotta tipica - Configurazione.
Corte di
cassazione, Sezione IV penale, udienza del 11 giugno 2009 deposito
del 30 ottobre 2009 - sentenza n.
41796
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente; Dott. BRUSCO Carlo
Giuseppe - Consigliere; Dott. FOTI Giacomo - Consigliere; Dott.
MAISANO Giulio - Consigliere; Dott. IZZO Fausto -
Consigliere
Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta
di guida in stato d'alterazione psico-fisica determinato
dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida
tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché ai fini
del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la
precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma che l'agente
abbia guidato in stato d'alterazione causato da tale assunzione.
(In motivazione, la S.C. ha affermato che, mentre per la
sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica è
sufficiente la prova sintomatica dell'ebbrezza o che il conducente
abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati nel comma secondo
dell'art. 186 cod. strada, per la configurabilità del reato "ex"
art. 187 cod. strada è necessario sia un accertamento
tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione
di alterazione psico-fisica).