Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche antidroga

Ti trovi in: Home : Droghe : Giurisprudenza :

Interpretazione in ordine al contributo di minima importanza

LA MASSIMA

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Reati in materia di stupefacenti - Acquisto o codetenzione - Applicabilità al correo che non abbia ricevuto né materialmente custodito lo stupefacente - Esclusione.
Corte di cassazione, Sezione III  penale, udienza del
20 gennaio 2010 deposito del 18 marzo 2010, sentenza n. 10642
Presidente Dott. DE MAIO Guido -Dott. PETTI Ciro - Consigliere - Dott. TERESI Alfredo - Consigliere Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere.

La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto dello stupefacente).

Piede pagina