LA MASSIMA
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI -
PARTECIPAZIONE DI MINIMA IMPORTANZA AL REATO - Reati in materia di
stupefacenti - Acquisto o codetenzione - Applicabilità al correo
che non abbia ricevuto né materialmente custodito lo stupefacente -
Esclusione.
Corte di cassazione, Sezione III penale, udienza
del 20 gennaio 2010 deposito del 18 marzo
2010, sentenza n. 10642
Presidente Dott. DE MAIO Guido -Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere Dott. FRANCO Amedeo -
Consigliere - Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere.
La circostanza attenuante della partecipazione di minima
importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di
acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato
presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come
staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la
sostanza. (Nella specie, il correo era stato presente alla cessione
ed aveva svolto le funzioni di "staffetta" nelle fasi di trasporto
dello stupefacente).