LA MASSIMA
STUPEFACENTI - IN GENERE - Uso personale - Acquisto e detenzione
anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale a seguito delle
modifiche di cui alla L. n. 49 del 2006 - Sussistenza -
Ragioni.
Cassazione penale. Sezione II, udienza del 6 maggio
2009 deposito del 5 giugno 2009, sentenza
n. 23574
Dott. Pagano Filiberto Presidente, Dott.Prestipino Antonio
Dott.Gallo Domenico Dott. Chindemi Domenico Dott. Rago Geppino.
Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi
del mandato all'acquisto che nell'ipotesi dell'acquisto in comune,
è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L.
n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui
all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 dl 1990, in
quanto, in tal caso, non è ipotizzabile un uso
<<esclusivamente personale>> (secondo quanto
normativamente richiesto ai fini dell'irrilevanza penale della
condotta) della sostanza stupefacente. (In motivazione, la Corte ha
precisato che la novella, avendo "in parte qua" introdotto una
nuova incriminazione, non si applica alle condotte poste in essere
prima della sua entrata in vigore).