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L’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti effettuati anche nell’interesse di terzi dopo la legge n.49/2006

LA MASSIMA

STUPEFACENTI - IN GENERE - Uso personale - Acquisto e detenzione anche nell'interesse di terzi - Rilevanza penale a seguito delle modifiche di cui alla L. n. 49 del 2006 - Sussistenza - Ragioni.
Cassazione penale. Sezione II, udienza del  6 maggio 2009 deposito del 5 giugno 2009, sentenza n. 23574
Dott. Pagano Filiberto Presidente, Dott.Prestipino Antonio Dott.Gallo Domenico Dott. Chindemi Domenico Dott. Rago Geppino.

Il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi del mandato all'acquisto che nell'ipotesi dell'acquisto in comune, è sanzionato penalmente a seguito della novella introdotta dalla L. n. 49 del 2006, risultando sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 dl 1990, in quanto, in tal caso, non è ipotizzabile un uso <<esclusivamente personale>> (secondo quanto normativamente richiesto ai fini dell'irrilevanza penale della condotta) della sostanza stupefacente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la novella, avendo "in parte qua" introdotto una nuova incriminazione, non si applica alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore).

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