LA MASSIMA
STUPEFACENTI - Detenzione, spaccio, cessione, acquisto.
Corte di cassazione - Sezione VI penale, udienza del 1 febbraio
2011, deposito 28-02-2011, Sentenza n. 7578
Presidente Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consiglieri Dott. SERPICO
Francesco, Dott. CORTESE Arturo, Dott. PAOLONI Giacomo,
Dott. PETRUZZELLIS Anna.
In merito al reato di cui all'art. 73 del
D.P.R. n. 309 del 1990, non spetta alla difesa
dell'imputato fornire la dimostrazione di un uso personale dello
stupefacente detenuto, dovendo essere sempre l'accusa, in ossequio
ai principi generali, a dover provare una detenzione della droga
per scopi diversi. Di talché, il mero dato quantitativo del
superamento dei limiti tabellari di quantità detenibili di droga
previsti dal summenzionato art. 73, comma 1 bis, lett. a), non
implica alcuna inversione dell'onere della prova a carico
dell'imputato, né tanto meno introduce una presunzione relativa
della destinazione della droga ad un'attività cessoria. (Nel caso
concreto si è annullata senza rinvio, perché il predetto reato
attribuito all'odierno ricorrente non sussiste, la sentenza gravata
con cui, contrariamente a quanto statuito in primo grado, si era
pronunciata condanna, basata esclusivamente sulla circostanza che
l'odierno ricorrente era stato rinvenuto in possesso di un
quantitativo di sostanze stupefacenti maggiore rispetto ai limiti
tabellari di cui sopra, in assenza di altri elementi probatori che
potessero supportare la tesi dell'accusa).