Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche antidroga

Ti trovi in: Home : Droghe : Giurisprudenza :

L’interpretazione sul dato quantitativo dei limiti tabellari previsti in materia di sostanze stupefacenti

LA MASSIMA

STUPEFACENTI - Detenzione, spaccio, cessione, acquisto.

Corte di cassazione - Sezione VI penale, udienza del 1 febbraio 2011, deposito 28-02-2011, Sentenza n. 7578

Presidente Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consiglieri Dott. SERPICO Francesco,  Dott. CORTESE Arturo, Dott. PAOLONI Giacomo,  Dott. PETRUZZELLIS Anna.

In merito al reato di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990, non spetta alla difesa dell'imputato fornire la dimostrazione di un uso personale dello stupefacente detenuto, dovendo essere sempre l'accusa, in ossequio ai principi generali, a dover provare una detenzione della droga per scopi diversi. Di talché, il mero dato quantitativo del superamento dei limiti tabellari di quantità detenibili di droga previsti dal summenzionato art. 73, comma 1 bis, lett. a), non implica alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'imputato, né tanto meno introduce una presunzione relativa della destinazione della droga ad un'attività cessoria. (Nel caso concreto si è annullata senza rinvio, perché il predetto reato attribuito all'odierno ricorrente non sussiste, la sentenza gravata con cui, contrariamente a quanto statuito in primo grado, si era pronunciata condanna, basata esclusivamente sulla circostanza che l'odierno ricorrente era stato rinvenuto in possesso di un quantitativo di sostanze stupefacenti maggiore rispetto ai limiti tabellari di cui sopra, in assenza di altri elementi probatori che potessero supportare la tesi dell'accusa).

Piede pagina