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La confisca del veicolo diventa sanzione amministrativa

LA MASSIMA

Circolazione stradale e codice della strada - Guida sotto l'influenza dell'alcool - Guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti - Sequestro preventivo del veicolo finalizzato alla confisca - Modifica normativa - Conseguenze. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articoli 186, comma 2, lettera c), 187 e 224-ter; Cpp, articolo 321, comma 2; legge 29 luglio 2010 n. 120, articolo 33)

Corte di cassazione - Sezione IV penale - udienza del  22 settembre 2010 deposito 2 novembre 2010 Sentenza n. 38569
Presidente Campanato; Relatore Romis; Pm - difforme - Gialanella.

A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 33 della legge 29 luglio 2010 n. 120 agli articoli 186 e 187 del codice della strada, la confisca del veicolo, ivi prevista come obbligatoria, ha assunto natura di sanzione amministrativa accessoria, e non più penale: ne deriva che, in vista della confisca, deve ormai escludersi che possa procedersi al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del Cpp, giacché, in base a quanto disposto dall'articolo 224-ter del codice della strada, il sequestro ai fini della confisca del veicolo deve essere operato esclusivamente dall'autorità amministrativa.

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