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La detenzione contestuale di sostanze stupefacenti costituisce reato unico e non pluralità di reati in continuazione.

LA MASSIMA

Stupefacenti - Detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di diversa natura - unicità di reato. (Art. 81 c.p., artt.14 e 73 DPR 309/90, legge n. 49 del 21 febbraio 2006).
Corte di cassazione, Sezione IV penale, udienza del 17 luglio 2009 deposito del 5 novembre 2009 - sentenza n. 42485
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Presidente;Dott. LICARI Carlo - Consigliere; Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere; Dott. D'ISA Claudio - Consigliere; Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere

A seguito della soppressione della distinzione tabellare tra "droghe leggere" e "droghe pesanti" operata dalla L. n. 49 del 2006, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti di natura e tipo diversi integra un unico reato e non più una pluralità di reati in continuazione tra loro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per la continuazione, rideterminando per l'effetto la pena).

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