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Specificazioni sulla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art.80, primo comma, lettera e) del D.P.R. 309/90.

LA MASSIMA

STUPEFACENTI - In genere - Reati in materia di stupefacenti - Aggravanti specifiche - Adulterazione o commistione delle sostanze stupefacenti o psicotrope per aumentarne la potenzialità lesiva - Fattispecie: "speedball".
Corte di cassazione, Sezione III  penale, udienza del
26 novembre 2009 deposito del 2 marzo 2010, sentenza n. 8163
Presidente:
Lupo E. Estensore: Sensini MS. Relatore: Sensini MS. Imputato: Merano e altro.P.M. Passacantando G. (Conf.)

La circostanza aggravante specifica prevista, per i reati in materia di stupefacenti, dall'art. 80, comma primo, lett. e), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile in presenza di una maggiore potenzialità lesiva della commistione delle sostanze, idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato(Si è ritenuta configurabile l'aggravante nella preparazione di un miscuglio di eroina e cocaina, noto come "speedball", che ne accentua le potenzialità lesive, provocando un maggior danno sul funzionamento di organi vitali rispetto all'assunzione delle singole sostanze) (Rigetta, App. Salerno, 13/02/2009)

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