LA MASSIMA
STUPEFACENTI - In genere - Reati in materia di stupefacenti -
Aggravanti specifiche - Adulterazione o commistione delle sostanze
stupefacenti o psicotrope per aumentarne la potenzialità lesiva -
Fattispecie: "speedball".
Corte di cassazione, Sezione III penale, udienza
del 26 novembre 2009 deposito del 2 marzo
2010, sentenza n. 8163
Presidente: Lupo E. Estensore:
Sensini MS. Relatore: Sensini
MS. Imputato: Merano e
altro.P.M. Passacantando G.
(Conf.)
La circostanza aggravante specifica prevista, per i reati in
materia di stupefacenti, dall'art. 80, comma primo, lett. e),
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile in presenza di
una maggiore potenzialità lesiva della commistione delle sostanze,
idonea ad accentuare l'effetto stupefacente e tossico per
l'organismo, sia pure con la cooperazione del consumatore, chiamato
ad eseguire alcune semplici "istruzioni per l'uso", quali
l'umidificazione o la diluizione nell'acqua del preparato(Si è
ritenuta configurabile l'aggravante nella preparazione di un
miscuglio di eroina e cocaina, noto come "speedball", che ne
accentua le potenzialità lesive, provocando un maggior danno sul
funzionamento di organi vitali rispetto all'assunzione delle
singole sostanze) (Rigetta, App. Salerno, 13/02/2009)