Principali leggi


La materia è regolamentata dal D.P.R. 309 del 09.10.1990, "Testo Unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", in cui sono elencate tutte le misure per fronteggiare il fenomeno.
Il principio fondamentale introdotto dalla normativa è quello relativo al DIVIETO DI FAR USO PERSONALE di sostanze stupefacenti anche in quantità minima, a dispetto della vecchia normativa, legge 685/1975, che NON PUNIVA il semplice possesso di stupefacenti in modica quantità per uso personale. 

Detto DPR, articolato in XII Titoli, è stato parzialmente modificato dalla legge 49/2006. Gli aspetti di rilievo sono i seguenti:

  • "Vigilanza, coordinamento e controllo dell'attività di prevenzione e repressione" (Titolo I). La responsabilità di indirizzo e promozione della politica generale di controllo, prevenzione e intervento nel settore è riservata al COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER L'AZIONE ANTIDROGA e sono determinate le funzioni di vigilanza generale del MINISTERO DELLA SANITA' e del MINISTERO DELL'INTERNO nonché particolari attribuzioni delle REGIONI. Vengono poi stabilite le attività di vigilanza e controllo delle FORZE DI POLIZIA ed i compiti di coordinamento informativo ed operativo della DIREZIONE CENTRALE per i SERVIZI ANTIDROGA, organismo interforze direttamente dipendente dal Ministero dell'Interno.
  • "Tabelle delle sostanze stupefacenti o psicotrope soggette al controllo" (Titolo I artt. 13 e 14). I suddetti articoli indicano i criteri di formazione di 6 Tabelle contenenti l'elenco delle sostanze ordinate secondo una graduazione di maggiore o minore pericolosità in base alla quale la disciplina penale ed amministrativa (Titolo I-VIII) applica sanzioni punitive differenziate.
  • "Disciplina della produzione e del commercio delle sostanze stupefacenti" (Titoli II, III, IV, V, VI, VII). Nei suddetti titoli la normativa esamina tutti gli aspetti della coltivazione, produzione, fabbricazione, distribuzione, impiego, importazione e transito delle sostanze stupefacenti fissando specifici obblighi di autorizzazione, documentazione e comunicazione di dati e notizie.
  • Profili repressivi relativi alle attività illecite, che sono indicati negli articoli che seguono:
    • l'art. 73, parzialmente modificato dalle legge 49/2006, persegue le forme illecite di produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
    • l'art. 74 Sanziona molto più severamente del Codice Penale l'ipotesi di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Punisce con pene non inferiori a 20 anni di reclusione, chi dirige, organizza, promuove o finanzia una associazione di 3 o più persone per commettere i reati previsti dall'art. 73. La semplice partecipazione all'associazione è punita con la reclusione non inferiore a 10 anni.
    • l'art. 75, modificato dalla legge 49/2006, punisce, con sanzioni amministrative, le condotte dell'acquisto, importazione e detenzione di sostanze stupefacenti, per uso personale. Le sanzioni si configurano nella sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e dei documenti equipollenti, o se si tratta di straniero, nella sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero nel divieto di conseguire tali documenti. Se una persona viene colta in flagrante di una di queste condotte viene segnalata al Prefetto che è la figura istituzionale competente ad irrogare i provvedimenti. Non si è sottoposti a dette sanzioni se l'interessato chiede o aderisce all'invito del Prefetto di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal Servizio pubblico per le tossicodipendenze.
    • l'art. 77 Punisce con una sanzione amministrativa, di tipo pecuniario, l'abbandono di siringhe o di altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti, in luogo pubblico, aperto al pubblico o in luogo privato ma di comune o altrui uso.
    • l'art.79 Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Punisce chiunque avendo disponibilità di un immobile, un ambiente o veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si dedicano all'uso di sostanze stupefacenti.
    • l'art. 82 Induzioni all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Punisce chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze ovvero induce una persona all'uso medesimo.
    • l'art. 80 (aggravanti), disciplina gli aumenti di pena, per la commissione di condotte illecite previste, dall'art. 73. Gli aggravi di pena possono variare da 1/3 alla metà nei seguenti casi:
      • nei casi previsti dai n. 2,3 e 4 dell'art. 112 del Codice Penale:
        • per chi ha promosso od organizzato la cooperazione del reato o ha diretto l'attività delle persone concorse nel reato;
        • per chi nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
        • per chi, fuori dal caso previsto dall'art. 111 del Codice Penale, ha determinato a commettere il reato un minore oppure una persona in stato di infermità o di deficienza psichica;
    • per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, una persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    • se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata (cioè mascherata);
    • se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;
    • se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;
    • se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti;
    • lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.
  • "Prevenzione e recupero dei tossicodipendenti" (Titoli IX, X e XI). L'insieme di tali norme costituisce un corpo legislativo talmente articolato che a ragione si può ritenere che il principio informatore di tutta la legge sia quello di annettere maggiore efficacia agli interventi di prevenzione, trattamento e reinserimento rispetto a quelli repressivi. In tale ottica vengono istituiti un insieme di organi operanti nei settori informativo, educativo, di assistenza medica e sociale.

Nel D.M. n° 186 del 1990 sono presentate le tabelle di classificazione delle sostanze che rientrano nella categoria degli stupefacenti. Questi danno luogo a diverse conseguenze penali secondo il livello di intossicazione e dipendenza in grado di provocare nell'organismo. Per esempio, le pene previste per lo spaccio possono arrivare fino ai venti anni per le cosiddette droghe pesanti (eroina, cocaina, etc.) e sino a sei qualora si tratti di droghe leggere (marijuana e hashish).

Nel nostro ordinamento anche la cessione a titolo gratuito è considerato reato. Infatti è ritenuto "spacciatore" chiunque pone in vendita, procura ad altri, vende, distribuisce o cede (anche gratuitamente) sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale non terapeutico. 
La legge n. 162 del 1990 ha istituito presso il Ministero della Sanità il Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope. Il Servizio coordina e indirizza i programmi e le politiche di intervento su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto del Ministero della Salute – 23 settembre 2004 disciplina l’attuazione della direttiva 2003/101/CE del 3 novembre 2003 della Commissione Europea, per quanto concerne la classificazione ed i valori di soglia di alcune sostanze soggette a controllo, con sostituzione degli allegati I e III al testo unico delle leggi sulla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258, recante il recepimento della direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Ogni anno il Ministero della Salute, con proprio decreto, pubblica l’aggiornamento e il completamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative composizioni medicinali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Fonte Sito dei Carabinieri - Ministero della Difesa

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